Ammortamento della cambiale – SMARRITA, SOTTRATTA O DISTRUTTA
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Cos’è Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale, per ottenerne il pagamento, il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per renderlo inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato a chi di dovere.
In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.
Normativa di riferimento Artt. 2006 ss. c.c. e 2016 ss. c.c., artt. 89 ss. R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669
Chi può richiederlo Chi ne era in possesso prima dello smarrimento (o distruzione o sottrazione).
Come si richiede e documenti necessari La richiesta di ammortamento deve essere presentata  con ricorso al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, luogo in cui il titolo è pagabile.
Nel ricorso vanno indicati i requisiti del titolo; se la cambiale è in bianco, sono da indicare quelli sufficienti ad identificarla.
Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all’istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l’avvenuta comunicazione.
Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa).
Il pagamento deve avvenire non prima di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U. o dalla scadenza, se questa è successiva alla pubblicazione, purché nel frattempo non sia stata fatta opposizione dal detentore.
Occorre che il richiedente renda noto il decreto al trattario.
Per le notifiche e la pubblicazione in G.U. il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto.
Il detentore può proporre opposizione al Tribunale che ha pronunciato l’ammortamento, comunicandolo:
  • al trattario
  • a chi ha richiesto l’ammortamento
Se l’opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.
Se l’opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l’opposizione) il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del giudice che ha pronunciato l’ammortamento del titolo, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U.; potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento.
Dove si richiede TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
TORRE 3, PIANO III
Costi Contributo unificato
Contributo aggiuntivo di € 27,00
Per il certificato di non interposta opposizione occorre:
  • 1 marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,54
  • 2 marche da ballo da € 16,00 per il Registro Generale Contenzioso (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell’istanza)
Modulistica


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