Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari – Fallimenti
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Avviso del 20/11/2019  – Esecuzioni Immobiliari

Raccomandazioni ai professionisti delegati in tema di deposito dei rapporti riepilogativi

Su disposizione del Giudice Coordinatore delle Esecuzioni Immobiliari, si rende pubblico l’Avviso del 20/11/2019 contenente importati raccomandazioni ai professionisti delegati in tema di deposito dei rapporti riepilogativi.

[Visualizza ALLEGATO_CIVILE_ES. IMMOB._RACCOMANDAZIONI_20/11/2019]

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Aggiornato al 11/11/2017

È operativa, nell’ambito della 1^ Sezione Civile, un’area c.d. commerciale, comprensiva di Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari, procedimenti in materia di Fallimenti ed altre Procedure Concorsuali e di Società.

 

PRIMA SEZIONE CIVILE

(AFFARI CIVILI CONTENZIOSI, ESECUZIONI IMMOBILIARI,

MOBILIARI, FALLIMENTI E VOLONTARIA GIURISDIZIONE)

PRESIDENTE 1^ SEZIONE CIVILE ► Giuseppe Campagna

  

Per l'elenco nominativo dei Giudici assegnati a ciascun settore consulta:

 Organigramma della Giurisdizione 




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La riforma della legge fallimentare alla data dell’11/10/2017 - Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza

In data 11 ottobre 2017 anche il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge inerente alla riforma della disciplina del fallimento, già in precedenza sottoposto al voto positivo dalla Camera dei Deputati.

Trattasi di una Legge Delega, in attesa di pubblicazione sulla G.U., con la quale il Governo è delegato, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della L.D., ad adottare uno o più Decreti Legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovra-indebitamento di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

La riforma parte da una rivoluzione letterale, abbandonando la tradizionale espressione “fallimento” e sostituendola con quella di “liquidazione giudiziale”, nella quale si innesta una soluzione concordataria con la completa liberazione dei debiti entro 3 anni al massimo dall'apertura della procedura.

Nell’esercizio della delega, il Governo disciplina l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative per una soluzione della crisi concordata tra debitore e creditori.

La “procedura di liquidazione giudiziale dei beni”, infatti, dovrà prevedere una fase preventiva e stragiudiziale, volta a dare sostegno all'impresa e ad anticipare l'emersione della crisi, al fine di pervenire ad una vera e propria composizione assistita della crisi, con l'accordo di tutti o di parte dei creditori.

A tal fine è prevista l’istituzione di un apposito organismo pubblico, costituito su base provinciale presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con in compito di accompagnare il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.

Trattasi di un collegio composto da almeno tre esperti, di cui uno designato, tra gli iscritti ad un apposito Albo che dovrà essere istituito presso il Ministero della Giustizia (Albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali), dal Presidente della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale competente per il luogo in cui l’imprenditore ha sede, uno designato, tra gli iscritti al predetto Albo, dalla Camera di Commercio e uno designato, tra gli iscritti al medesimo Albo, da Associazioni di categoria.

Al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza sarà assoggettata ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici.

La durata e i costi delle procedure concorsuali dovranno essere ridotti, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo - altresì - ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure.

È, altresì, previsto un Giudice specializzato per la trattazione delle procedure concorsuali che verranno ripartite tra un numero ridotto di Tribunali, selezionati in base a parametri oggettivi e con piante organiche adeguate, mentre i Tribunali delle Imprese saranno competenti per le procedure di maggiori dimensioni.



Coordinatore delle Cancellerie Giudiziarie in materia di Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari e di Fallimenti è la D.ssa Fortunata Tomasello (direttore amministrativo, tel. 0965.857.7838, c/o stanza torre tre dx / 4°piano).

Per l'elenco nominativo del Personale assegnato a ciascun settore consulta:

Organigramma dell’Amministrazione

Organigramma dell’Amministrazione

Elenco nominativo del Personale




Attenzione

Avviso importante per gli Avvocati ed i Consulenti Tecnici d’Ufficio

L’invio di atti processuali (ricorsi, note, documentazione, istanze etc.) o di atti del CTU (consulenze tecniche, documentazione, istanze etc) deve avvenire esclusivamente all’interno del Processo Civile Telematico (PCT).

Pertanto, non ha alcun valore processuale l’invio di atti afferenti ad una causa civile (affari contenziosi, esecuzione, fallimenti, lavoro …) ad indirizzi di posta elettronica indicati in questo sito esclusivamente per lo scambio di atti di natura amministrativa.

Per informazioni sul Processo Civile Telematico (PCT) e sulle modalità di accesso, consultare il sito http://pst.giustizia.it/PST/ (schede pratiche - naviga per utente) o rivolgersi al proprio Ordine Professionale.

Si visualizzi, altresì, la seguente pagina del sito Trib.RC: Il Processo Civile Telematico

Attenzione

Avvertenza importante per Avvocati ed Enti: eliminazione dei fascicoli di parte in caso di omesso ritiro

Con provvedimento dell’8/9/2017 il Presidente del Tribunale, in applicazione dell’art. 2961 Codice Civile, invita gli Avvocati e gli Enti (parti abituali) a ritirare i propri fascicoli di parte, con avvertenza che, decorsi tre anni dalla definizione dei relativi affari processuali, si procederà alla eliminazione degli atti non ritirati con decorrenza dal 1° novembre 2017 e dal 1° febbraio 2018, rispettivamente per gli affari processuali definiti da oltre dieci anni e da oltre tre anni.

[Visualizza ALLEGATO_SETTORE_CIVILE_AVVISO_FASCICOLI DI PARTE]

 

Per conoscere l’orario di apertura al Pubblico vai alla seguente pagina:

Orario
di apertura al Pubblico

 

In merito all’orario di apertura al pubblico delle cancellerie civili si sottolinea, per l’utenza non giuridicamente qualificata, quanto segue.

L’art. 155 c. p. c.  Computo dei termini – prevede la proroga di diritto dei termini in scadenza in giorno festivo al primo giorno seguente non festivo.


Per quanto attiene gli atti con computo dei termini a ritroso
(es. costituzione in giudizio) occorre, nel computo, tornare “indietro” nel calendario al primo giorno non festivo, ciò in base al dictum della sentenza nr. 14.767 del 30.6.2014 della Corte di Cassazione.


Si precisa che
, per disposizioni interne emanate nel marzo 2015, il personale di cancelleria provvede, nell’accettazione degli atti trasmessi per via telematica dopo la chiusura degli uffici giudiziari, a riportare, come data di accettazione, quella di invio dell’atto telematico per evitare, come evidenziato dagli stessi procuratori, che atti trasmessi entro il giorno di scadenza (con ricevuta di avvenuta consegna  inviata, in automatico dal sistema giustizia, entro la fine del giorno di scadenza, giusto quanto disposto in materia  di termini dal d.l. n.90/14 e relativa legge di conversione n. 144/2014 - art. 15 punto 2, sub b) appaiano invece,  a chi consulta il  fascicolo  telematico (magistrati e procuratori), depositati fuori termine con tutte le conseguenze di legge.

 

Per i Contatti e l’Articolazione delle Cancellerie Giudiziarie vai alla seguente pagina:

Contatti
Peo / Pec / Tel
Referenti

 

 

Per la Dislocazione delle Cancellerie Giudiziarie, nonché delle Aule d’udienza, vai alla seguente pagina:

Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza

 


Il Contributo Unificato in materia di Esecuzioni Immobiliari, Mobiliari e Fallimenti

Quanto agli importi del Contributo Unificato dovuto, nelle ipotesi di legge, per le iscrizioni a ruolo in materia di Esecuzioni Immobiliari, Mobiliari e Fallimenti, si consulti la tabella di seguito indicata (salve modificazioni ex lege agli importi e/o alla normativa, successive all’ultimo aggiornamento della presente pagina web):

[Contributo Unificato - File PDF 554KB]

 

La nota di iscrizione a ruolo

Si ritiene utile rendere disponibili informazioni e approfondimenti in materia di nota di iscrizione a ruolo, con relativa modulistica, per gli Utenti giuridicamente non qualificati, nei casi in cui è possibile costituirsi in giudizio senza l’ausilio di un Avvocato (c.d. Procuratore).

[Visualizza ALLEGATO_SETTORE_CIVILE_NOTA_ISCRIZIONE_RUOLO]

 

Attenzione

In caso di omesso o parziale versamento di quanto dovuto per Contributo Unificato e/o Diritto Forfettizzato, la cancelleria provvederà a richiederne coattivamente il versamento o l’integrazione, con le modalità previste dall’art. 16 del TUSG 115/2002 sulle Spese di Giustizia, mediante iscrizione delle somme dovute a ruolo esattoriale.

L’omesso versamento di € 27,00 per diritto forfetizzato, quando dovuto, dà luogo al rifiuto dell’atto ai sensi dell’art. 285/4°c./TUSG, in caso di deposito cartaceo.

Inoltre, con disposizioni dirigenziali del 10/5/2017, diramate nell’ambito del Distretto Giudiziario mediante inoltro ai tre Ordini degli Avvocati di Locri, Palmi e Reggio Calabria, con nota presidenziale nr. 1355/2017 Prot. del 15/5/2017, la materia del deposito telematico e del pagamento tradizionale del Contributo Unificato e/o delle Anticipazioni Forfettarie è stata oggetto di un accurato approfondimento e conseguenti direttive alle cancellerie civili, in considerazione delle diverse circolari e note ministeriali sulle modalità di recupero.

In particolare, è stata ribadita l’attivazione della procedura di recupero quando non sia stata depositata in cancelleria la ricevuta di pagamento ai fini dell’annullamento (e conseguente allegazione al fascicolo processuale cartaceo), nell’ipotesi di invio scansionato del contrassegno o di altra ricevuta di pagamento che non assicuri l’univoca riconducibilità al procedimento (per omessa indicazione di idonea causale).

Pertanto, si avvisano gli Avvocati che, in caso di iscrizione a ruolo telematica e pagamento del Contributo Unificato e/o delle Anticipazioni Forfettarie tramite scansione della marca da bollo (oppure tramite ricevuta di pagamento con causale non indicata), il contrassegno o la ricevuta originali dovranno essere comunque depositati in cancelleria per consentirne l’annullamento e l’allegazione al fascicolo processuale cartaceo; in mancanza si procederà al recupero come per l’omesso versamento

Per conoscere i dettagli dell’approfondimento, si consulti il seguente pdf:

» Visualizza ALLEGATO_RECUPERO_CU_ANT.FORF._1355_15.5.2017


La c.d. "certificazione fallimentare" della Camera di Commercio – Registro delle Imprese

Attenzione - Con decreto in data 6/11/2017, a firma del Presidente e del Dirigente del Tribunale di Reggio Calabria, è stato disposto con decorrenza immediata l’esonero della Cancelleria Fallimenti della 1^ Sezione Civile dall’obbligo del rilascio di certificati fallimentari sia a privati che a Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, ai sensi della normativa richiamata in premessa.

Gli interessati dovranno a tal fine rivolgersi alla competente Camera di Commercio – Registro delle Imprese.

[Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_ESONERO CERTIFICATI FALLIMENTARI_DECRETO 6.11.2017]

Per le informazioni in merito si rinvia alle seguenti pagine del sito della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, competente sul territorio della ex Provincia:

Registro imprese  -  Certificati, visure e copie atti  -  verifichepa.infocamere.it/vepa/  -  www.registroimprese.it/ 

 

Il Registro delle Imprese … … È utile sapere che … …

(tratto dal sito: www.registroimprese.it/l-anagrafe-nazionale-delle-imprese)

«Il Registro Imprese è un registro pubblico informatico previsto dal Codice Civile, che ha avuto completa attuazione a partire dal 1996 con la Legge relativa al riordino delle Camere di Commercio e con il successivo Regolamento di attuazione. La Legge sopracitata ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l'Ufficio del Registro Imprese, con le seguenti caratteristiche:

  • ha competenza provinciale
  • è gestito secondo tecniche informatiche
  • la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia
  • è retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio che assicura la corretta tenuta del Registro Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice del Registro.

Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché degli altri soggetti previsti dalla legge. Il Registro Imprese contiene tutte le principali informazioni relative alle imprese (denominazione, statuto, amministratori, sede, eccetera) e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l'iscrizione (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, eccetera). Il Registro Imprese fornisce quindi un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza».

Consulta anche il seguente link:

www.dirittoprivatoinrete.it/impresa/registro_delle_imprese.htm

Ai sensi degli artt. 2188 e ss. del Codice Civile, il Registro delle Imprese è tenuto dalla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale.

In caso di rifiuto dell'iscrizione, il richiedente può ricorrere entro otto giorni al Giudice del Registro Imprese, che provvede con decreto; se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, la competente Camera di Commercio invita l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine e, decorso inutilmente il termine assegnato, il Giudice del R.I. può ordinarla con decreto; se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il Giudice del R.I., sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione, avverso il quale l’interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al competente Tribunale; il decreto che pronunzia sul ricorso in questione deve essere iscritto d'ufficio nel Registro delle Imprese.


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