L’Atto di Notorietà
Print Friendly and PDF

Salvi i casi in cui si può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come sopra illustrato, il Pubblico Ufficiale redige l’atto di notorietà affinché alcune persone dichiarino l’esistenza di fatti che conoscono personalmente; l’atto di notorietà o attestazione giurata consiste, quindi, nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone (chiunque abbia un interesse all'atto ed indipendentemente dalla residenza) che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti; gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.

Gli atti notori possono essere ricevuti dal Cancelliere presso gli Uffici Giudiziari, dal Notaio e dal Sindaco (o suo incaricato).

Tuttavia, è competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal Cancelliere su delega del Giudice e nei limiti indicati nel provvedimento giudiziale, quali ad esempio gli atti notori relativi alla dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio, quelli destinati a supplire l’atto di nascita per uso matrimonio, quelli relativi alla riscossione dei crediti postali e delle somme dovute allo Stato.

Ai fini della redazione dell’atto di notorietà, è necessario che, alla data fissata previo appuntamento preventivamente concordato, si presentino presso l’Ufficio Giudiziario preposto:

  • due testimoni (maggiorenni, capaci e che non abbiano interesse all’atto), non parenti del dichiarante e muniti di valido documento d’identità (dovendo il Pubblico Ufficiale procedere alla loro identificazione), i quali dovranno dichiarare di essere a conoscenza di taluni fatti riguardanti l’interessato,
  • l’interessato medesimo, al quale dovrà essere rilasciato l’atto notorio, che deve essere presente alla testimonianza e dotato a sua volta di valido documento d’identità (dovendo il Pubblico Ufficiale procedere alla sua identificazione).

In caso di atto notorio ad uso divorzio i testimoni possono essere parenti, mentre nel caso di successione il richiedente l’atto notorio può essere uno solo dei parenti o coerede del de cuius.

Nei casi relativi a successione è, inoltre, richiesto certificato di morte in carta semplice, copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiate da parte degli eredi, copia conforme della pubblicazione del testamento (se esistente) con gli estremi della registrazione, copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge, fotocopia di polizza assicurativa (nel caso in cui sia necessario farne riferimento all’interno dell’atto di notorietà), nonché tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza.

La testimonianza non può essere oggetto né di dichiarazione sostitutiva né di atto notorio, in quanto è prova e si deve formare in giudizio, salva l’ipotesi particolare della testimonianza scritta di natura strettamente procedurale e non riconducibile alle dichiarazioni di cui sopra.

 

Quanto ai costi da sostenere nel caso in cui si scelga l’Ufficio Giudizio per la redazione di un atto di notorietà, occorrono:
→    per l’originale che rimane agli atti dell’Ufficio Giudiziario nr. 1 marca da bollo di € 16,00;
→    per la copia conforme richiesta con urgenza nr. 1 marca da bollo di € 16,00 + nr. 1 marca da € 34,62 per diritti di cancelleria;
→   oppure, per la copia conforme rilasciata dopo tre giorni nr. 1 marca da bollo di € 16,00 + nr. 1 marca da € 11,54 per diritti di cancelleria.
Presso gli Uffici del Giudice di Pace i diritti sono ridotti alla metà.
Sono esenti da bollo gli atti notori per uso divorzio ex art. 19 L. 6/3/1987 n. 74.
Sono fatte salve modificazioni ex lege agli importi e/o alla normativa, successive all’ultimo aggiornamento della presente pagina web.


Print Friendly and PDF