Comunicato del 09/03/2023 13:41
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Avviso - Interruzione dell'apposizione formula esecutiva in calce ai provvedimenti degli uffici del Tribunale e del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 475 c.p.c. come riformulato dal D.Lgs. 10/10/2022 n. 149

Si dispone che, a decorrere dall'01/03/2023, le cancellerie del Tribunale e del Giudice di Pace non apporranno la formula esecutiva in calce ai provvedimenti dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art. 475 c.p.c. come riformulato dal D.Lgs. 10/10/2022 n. 149 (modificato con L. 29/12/2022 n. 197);

Pertanto, il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive ex art. 483 c.p.c. previa attestazione di conformità, resa dal difensore ex art. 196 octies c.p.c., sui provvedimenti giudiziari esecutivi estratti dal fascicolo telematico o, se si tratta di atti non dematerializzati, chiedendo alla cancelleria competente il rilascio di copia per uso esecuzione (art. 153 disp. att. c.p.c.) previo pagamento dei diritti di copia con PagoPA.


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