Il Patrocinio a spese dello Stato in materia penale
Print Friendly and PDF

Aggiornato al 09/05/2019

 

Attenzione: Per le richieste di liquidazione delle spettanze dovute ai Difensori del Patrocinio a Spese dello Stato, si rinvia ai seguenti link:

Ufficio Unico Spese di Giustizia Anticipate

Come fare per …

L’Istanza di Liquidazione

L’Istanza di Liquidazione in materia di Patrocinio a spese dello Stato ex art. 83/3-bis/DPR 115/2002

Premessa - L’Istituto del Patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa; esso consente ai Cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio, sia per agire che per difendersi, di poter nominare un Avvocato e farsi assistere a spese dello Stato.

Tale beneficio può essere richiesto nel processo penale, oltre che nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.).

Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Responsabile Sezione GIP-GUP Sig.na Maria Varano (funzionario giudiziario, tel. 0965.857.7998, c/o stanza torre due sx/2°piano).

Responsabile Sezioni di Corte d’Assise e Misure di Prevenzione Sig. Fabio Putortì (funzionario giudiziario, tel. 0965.857.7943, c/o stanza 73/torre tre dx/2°piano).

Responsabile Sezione Dibattimento Penale Sig. Giuseppe Martino (funzionario giudiziario, tel. 0965.857.7943, c/o stanza torre due dx e torre tre sx/5°piano).

 

Per conoscere l’orario di apertura al Pubblico vai alla seguente pagina:

Orario
di apertura al Pubblico

 

 

Per i Contatti e l’Articolazione delle Cancellerie Giudiziarie vai alla seguente pagina:

Contatti
Peo / Pec / Tel
Referenti

 

Per la Dislocazione delle Cancellerie Giudiziarie, nonché delle Aule d’udienza, vai alla seguente pagina:

Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza

 


È utile sapere che … …

Per l'ammissione al beneficio in questione in ambito penale, l'istanza deve essere presentata all'Ufficio del Giudice innanzi al quale pende il processo, oppure che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di Cassazione, il quale (verificata l'ammissibilità dell'istanza) ammette l'interessato al Patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata. 

La domanda è redatta in carta semplice e deve essere sottoscritta dall’interessato (la cui firma è autenticata dal Difensore, oppure apposta in presenza dell’addetto dell’Ufficio Giudiziario se presentata dall’interessato, oppure tramite allegazione di fotocopia del documento d’identità se inviata a mezzo posta).

L’istanza deve essere presentata personalmente dall’interessato allegando fotocopia di un documento di identità valido, oppure dal Difensore che dovrà autenticare la firma del richiedente; la domanda può essere inoltrata anche a mezzo di raccomandata AR allegando fotocopia del documento; per il richiedente detenuto, internato in un Istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, la domanda è ricevuta dal Direttore dell’Istituto per l’inoltro all'Ufficio del Giudice competente.

L'istanza non può essere più presentata dal Difensore direttamente in udienza, essendo stata tale norma abrogata nel 2008.

Pertanto, la domanda di ammissione si presenta alla Sezione GIP-GUP, se il procedimento è nella fase delle Indagini o dell’Udienza Preliminari; in caso di rinvio a giudizio, alla Sezione del Dibattimento Monocratico, Collegiale o di Corte d’Assise; in caso di impugnazione, alla Corte d’Appello; in caso di impugnazione di provvedimento del Giudice di Pace, alla Sezione Dibattimento del Tribunale; in caso di ricorso dinanzi la Corte di Cassazione, alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in cassazione.

L’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi e fasi del giudizio, nonché per tutte le eventuali procedure connesse; occorre, invece, presentare un’autonoma richiesta di ammissione nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza.

Il beneficio è escluso: nei procedimenti penali per reati di evasione di imposte; se il richiedente è assistito da più di un Difensore; per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa o connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti.

Le categorie ammesse al Patrocinio a spese dello Stato sono i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato, l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile e che intendano esercitare azione civile per il risarcimento del danno o restituzione derivanti dal reato, nonché il responsabile civile o chi è civilmente obbligato all’ammenda.

 

Il Difensore nominato deve risultare iscritto nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato in materia penale, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza.
In particolare, ai sensi dell’art. 80 del TUSG (DPR 115/2002), chi è ammesso al Patrocinio può nominare un Difensore scelto tra gli iscritti negli Elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del Distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito o il Magistrato davanti al quale pende il processo; se procedela Cortedi Cassazione, gli Elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine del Distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Colui che è ammesso al Patrocinio può nominare un Difensore iscritto negli Elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del Distretto come sopra individuato.

 

L’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato è formato, ai sensi dell’art. 81 del TUSG (DPR 115/2002), dagli Avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso di determinati requisiti e condizioni (quali: a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; c) iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno due anni).

È cancellato di diritto dall'Elenco l'Avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

 

L'Elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

Di seguito sono consultabili gli Elenchi – anno 2016 - dei Difensori, per il Patrocinio a spese dello Stato in materia PENALE, istituiti presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Locri e Reggio Calabria.

[Visualizza ALLEGATO_COA_LOCRI_ELENCO DIF. GRAT. PATR._PENALE_2016]

[Visualizza ALLEGATO_COA_RC_ELENCO DIF. GRAT. PATR._CIV._PENALE_2016]

Di seguito sono consultabili gli Elenchi alla data del 09/05/2019 dei Difensori, per il Patrocinio a spese dello Stato in materia penale, istituiti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi.

[Visualizza ALLEGATO_COA_PALMI_ELENCO DIF. GRAT. PATR._PENALE_09.05.2019]  


Attenzione: In atto solo il COA di Palmi ha trasmesso l’Elenco dei Difensori, per il Patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale, aggiornato al 2018/2019 (esattamente al 09/05/2019).

 

 

Per il Patrocinio a spese dello Stato, in materia sia civile che penale, ai sensi degli artt. 80-81 del TUSG, i Difensori devono corredare la richiesta di liquidazione con certificazione o autocertificazione di iscrizione negli Elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i C.O.A. di Locri, Palmi, Reggio Calabria e di altri Distretti Giudiziari.


Scarica allegato autocertificazione [File DOC - 66KB]

 

Le condizioni reddituali per l’ammissione al beneficio di cui agli artt. 76-77-92-96 del D.P.R. 115/2002

Salve diverse determinazioni del Giudice procedente, sono previste specifiche condizioni reddituali per  essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato ed, esattamente, quelle risultanti dagli artt. 76, 77, 92 e 96 del D.P.R. 115/2002 (TUSG).

In particolare, una prima condizione reddituale per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è quella di essere titolari di un reddito annuo imponibile, secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a a € 11.493,82 (Aggiornamento da Decreto del Ministro della Giustizia del 16/1/2018, in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2018); se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma i limiti di reddito sopra indicati sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Sul punto si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione Penale (Sez. IV, sentenza 18/04/2018 nr. 17426), secondo la quale “La nozione rilevante ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiare a carico bensì quella di familiare convivente”, in accoglimento del ricorso proposto avverso l'ordinanza presidenziale che aveva confermato il diniego di ammissione al patrocinio a spese delle Stato a un soggetto privo di reddito, fiscalmente a carico dei genitori, ancorché con essi non convivente.

La difesa aveva dedotto il vizio di violazione di legge in relazione al DPR 115/2002, art. 76, comma 2, sottolineando che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua come reddito da considerare per l'ammissione al beneficio quello derivante dalla somma dei redditi di ciascun convivente del richiedente, con la conseguenza che la nozione rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non è quella del familiare fiscalmente a carico, bensì quella di familiare convivente.

Condividendo tale argomentazione, la Corte di cassazione ha rilevato come le nozioni di soggetto fiscalmente a carico di un determinato nucleo familiare e soggetto convivente non siano equiparabili ai fini della determinazione del reddito valutabile per l'ammissione o il diniego del beneficio in quanto la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa “una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio personale reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi”.

Questa essendo la ratio della normativa, la conclusione è che la nozione rilevante ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiare a carico bensì quella di familiare convivente.

-

I limiti di reddito di cui sopra sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per delitti di associazione di tipo mafioso o di particolare allarme sociale, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti; la persona offesa da alcuni reati (vedi art. 76/TUSG), nonché, ove commessi in danno di minori, da altri reati (vedi art. 76/TUSG), può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal D.P.R. 115/2002.

Sul punto si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione Penale (sentenza nr. 13497 del 20/03/2017) in merito all’agevolazione normativa di cui sopra (un aiuto statale alla persona offesa di determinati tipi di reati), secondo la quale per alcuni reati la persona offesa è sempre ammessa al patrocinio a carico dello Stato, indipendentemente da reddito proprio o familiare.

La Corte ricorda i principi e la normativa che regolano il gratuito patrocinio; in particolare ricorda che l'art. 76, comma 4-ter TUSG, dispone che “La persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis, nonchè, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto”.

Di seguito il titolo di ogni articolo richiamato dalla suddetta norma:

  • 572 Maltrattamenti contro familiari o conviventi
  • 583 bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
  • 609 bis Violenza sessuale
  • 609 quater Atti sessuali con minorenne
  • 609 octies Violenza sessuale di gruppo
  • 612 bis Atti persecutori
  • 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù     
  • 600-bis. Prostituzione minorile
  • 600-ter. Pornografia minorile
  • 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
  • 601. Tratta di persone
  • 602. Acquisto e alienazione di schiavi
  • 609-quinquies. Corruzione di minorenne
  • 609-undecies. Adescamento di minorenni

Ad una attenta lettura dell'art. 76 comma 4 appena riportato, l'attenzione si sofferma, piuttosto, sulla valenza della parola "può" ( ' ... può essere ammessa al patrocinio ... "), la quale potrebbe far intendere un potere discrezionale del magistrato sull'ammissione o meno la persona al beneficio del gratuito patrocinio secondo parametri liberi. Tuttavia, la Corte di Cassazione afferma: "Ritiene il Collegio che il termine "può" debba essere inteso come dovere del giudice di accogliere l'istanza "se" presentata dalla "persona offesa" da "uno dei reati di cui alla norma" e all'esito della positiva verifica dell'esistenza di un "procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati". E aggiunge: "Tale interpretazione si impone in prospettiva teleologica posto che la finalità della norma in questione appare essere quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell'assistenza legale".

La Corte di Cassazione compie una ulteriore precisazione laddove sottolinea una potenziale distinzione fra "persona danneggiata" dal reato, rispetto alla "persona offesa". Solamente questa ultima è indicata letteralmente dalla norma dell'art. 76 comma 4. Nel primo caso, la persona danneggiata dal reato potrà ricorrere al patrocinio solo nel caso in cui il suo reddito non superi i limiti fissati dal D.P.R. n. 115 del 2002.

La persona offesa da uno dei reati su elencati, invece, dovrà essere sempre ammessa al gratuito patrocinio, indipendentemente dal reddito dichiarato, divenendo irrilevante, alla luce di quanto appena emerso, la produzione della documentazione richiesta dall'art 79 del TUSG; tuttavia, è sempre necessaria la presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio.

-

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato in conformità alla normativa in materia di autocertificazione [D.P.R. 445/2000 – art. 46, comma 1, lettera o)], attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, nonché l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato; in caso di impossibilità a produrre la certificazione per i redditi prodotti all'estero dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare di cui sopra può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

Gli interessati, se il giudice procedente lo richiede, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato; In caso di impossibilità a produrre la documentazione, richiesta dal giudice, necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

Ai sensi dell’art. 95 del TUSG (DPR 115/2002), la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni relative a generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, variazioni rilevanti dei limiti di reddito, sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37; la pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

 

Salve diverse determinazioni del Giudice procedente, è configurabile altra condizione reddituale: l'ultima dichiarazione dei redditi non costituisce l’unico parametro di riferimento, considerato che il giudice può calcolare unitamente al reddito anche il tenore di vita, le condizioni personali e familiari e le attività economiche eventualmente svolte, secondo l'espressa previsione dell'art.96/2°c. del D.P.R. 115/2002, ai sensi del quale il magistrato, infatti, respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni reddituali sopra indicate, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte; a tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche; il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini di cui sopra anche quando ha richiesto le predette informazioni.

Il magistrato, quando si procede per gravi delitti (criminalità organizzata ed altro), ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza; il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini di cui sopra anche quando ha richiesto le predette informazioni.

Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva sulla sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.

 

In relazione alla richiamata normativa di cui agli artt. 76, 77, 92 e 96 del D.P.R. 115/2002, a mero titolo esemplificativo e al solo fine di evidenziare la complessità della tematica oggetto di valutazione nel merito, per ogni singolo caso, da parte del Giudice procedente, si richiama la sentenza della 4^ Sezione Penale della Corte di Cassazione nr. 46382 del 14/10/2014, che ha affermato i seguenti tre principi interpretativi:

  1. Qualora all'epoca della proposizione dell'istanza non sia scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente, ai fini dell'ammissione al beneficio o della verifica delle condizioni originarie di reddito occorre far riferimento all'annualità per la quale sia già scaduto detto termine;
  2. L'ultima dichiarazione dei redditi può essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto; 
  3. Ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le variazioni intervenute precedentemente alla definizione del procedimento e dunque sino alla data della sua definizione.

 

Per conoscere in dettaglio la normativa e l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamati, si consulti il seguente approfondimento:

[Visualizza allegato Patr. Pen. – Condizioni reddituali – Normativa]

In materia di Patrocinio a spese dello Stato … … è utile sapere che … …
 

Per effetto dell'ammissione al Patrocinio alcune spese sono gratuite, quali le copie degli atti processuali (quando sono necessarie per l'esercizio della difesa), altre sono anticipate dall'Erario ed altre sono prenotate a debito (leggi gli artt. 107-108-109 TUSG) [Visualizza allegato Patr. Pen. Normativa].

Gli effetti dell’ammissione al beneficio decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'Ufficio del Giudice o dal primo atto in cui interviene il Difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

In presenza di determinate ipotesi di legge   [Visualizza allegato Revoca Patr. Pen. Normativa], è disposta la revoca del beneficio e il recupero delle somme gratuite per copie e anticipate dallo Stato nei confronti dell’ammesso, di regola con efficacia retroattiva (cioè si recuperano le somme non corrisposte allo Stato o pagate dallo Stato sin dall’inizio), salve specifiche eccezioni.

Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

Copia della documentazione è trasmessa all'Ufficio Finanziario competente per la verifica, che può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza; se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'Ufficio Finanziario richiede al Giudice l’emissione del provvedimento di revoca.

Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di Finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari

Presso il Tribunale di Reggio Calabria è operativo il seguente Protocollo d’intesa.

 Area Penale - Settore Patrocinio a Spese dello Stato

Tribunale e Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria

Direzione Provinciale di Reggio Calabria dell’Agenzia delle Entrate

 » Protocollo d’intesa siglato in data 29/01/2018 (323/2018 Prot.T.RC) tra il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, anche nella qualità di Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria, e il Dirigente della Direzione Provinciale di Reggio Calabria dell’Agenzia delle Entrate, finalizzato alla regolamentazione e alla ottimizzazione dei flussi documentali gestiti in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del settore penale.

Con il presente protocollo le parti istituzionali hanno inteso concordare le modalità di scambio dei flussi documentali in materia di Patrocinio a spese dello stato nei processi penali, al fine di regolamentarne e ottimizzarne la gestione, nel rispetto della vigente normativa regolatrice la materia.

[Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PROTOCOLLO 323_2018 DEL 29.01.2018_PATROCINIO PENALE_AGENZIA ENTRATE]

  

In materia di Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, avverso i provvedimenti adottabili a seguito di richiesta di ammissione di contenuto sfavorevole all’istante, quali il decreto che ne dichiara l’inammissibilità o ne dispone il rigetto e il decreto di revoca (d’ufficio o su richiesta dell’Ufficio Finanziario) dell’ammissione al beneficio precedentemente concessa, sono previsti specifici mezzi e termini di impugnazione, salve diverse determinazioni del Giudice procedente:

  • il ricorso in opposizione, con rito civile sommario di cognizione e termine di 20 giorni, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al Patrocinio;
  • il ricorso in opposizione, con rito civile sommario di cognizione e termine di 20 giorni, avverso il decreto di revoca dell’ammissione al Patrocinio (d’ufficio oppure su richiesta dell’Ufficio Finanziario);
  • il ricorso “per saltum” in cassazione, con termine di 20 giorni, avverso il decreto di revoca dell’ammissione al beneficio a seguito di richiesta dell’Ufficio Finanziario.

Di seguito si rappresenta in tabella la sintesi delle fattispecie esaminate.

Per ulteriori approfondimenti, consulta il seguente documento in formato pdf, esplicativo della normativa in materia, integrata dall’orientamento giurisprudenziale.

[Visualizza allegato Opp. Patr. Pen. – Normativa]

 

Provvedimenti sfavorevoli nell’ambito del Patrocinio in materia penale Mezzi e termini d’impugnazione
Il Giudice DICHIARA INAMMISSIBILE L’ISTANZA di ammissione al Patrocinio per mancanza dei presupposti di legge oppure RESPINGE L'ISTANZA se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di legge.

Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell’avviso, è proponibile ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 99 TUSG: il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato di cui alla vigente disciplina ex artt. 14 e 15 del D.Lgs. 150/2011 e cioè il RITO CIVILE SOMMARIO DI COGNIZIONE presso le SEZIONI CIVILI AFFARI CONTENZIOSI.

L’opposizione si presenta mediante ricorso al Presidente del Tribunale ex artt. 702/bis e ss. CPC, da depositare presso le Sezioni Civili con iscrizione al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi (4° piano) e versamento del Contributo Unificato e dei diritti per le anticipazioni forfettarie, ai sensi degli artt. 9 e ss. e dell’art. 30 del TUSG[*]

Il Giudice REVOCA D’UFFICIO  L’AMMISSIONE al beneficio, precedentemente concessa.

Secondo la Giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell’avviso, è proponibile ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 99 TUSG: il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato di cui alla vigente disciplina ex artt. 14 e 15 del D.Lgs. 150/2011 e cioè il RITO CIVILE SOMMARIO DI COGNIZIONE presso le SEZIONI CIVILI AFFARI CONTENZIOSI.

L’opposizione si presenta come sopra indicato. [*]

Il Giudice REVOCA A SEGUITO RICHIESTA DELL’UFFICIO FINANZIARIO L’AMMISSIONE al beneficio, precedentemente concessa.

Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell’avviso, è proponibile il ricorso in opposizione di cui sopra. [*]

OPPURE

Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell’avviso, è proponibile direttamente ricorso “per saltum” in cassazione, senza cioè dover preliminarmente esperire il ricorso in opposizione davanti al Presidente del Tribunale (o al Presidente della Corte d'Appello) con rito civile sommario di cognizione.

NOTA BENE

[*] Con provvedimento del Presidente del Tribunale, in data 16/1/2017, nelle ipotesi sopra descritte in tabella, ritenuto che il rito da applicare al giudizio di opposizione è pur sempre il Rito Sommario di Cognizione Civile (con iscrizione al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi -4° piano- e versamento del Contributo Unificato e dei diritti per le anticipazioni forfettarie, ai sensi degli artt. 9 e ss. e dell’art. 30 del TUSG, è stato disposto che i ricorsi in opposizione in questione debbano essere assegnati per competenza nell’ambito del Settore Penale, ai Presidenti delle rispettive Sezioni titolari del processo penale al quale il Patrocinio si riferisce.

In atto, per informazioni in pendenza del giudizio occorre rivolgersi alla competente cancelleria penale e, dopo la definizione con ordinanza alle cancellerie delle Sezioni Civili Affari Contenziosi, alle quali gli atti saranno restituiti per l’ulteriore seguito di competenza.

Per le motivazioni, consulta il seguente pdf:

[Visualizza ALLEGATO_OPP.PATR.PEN._PROVV.PRES.TRIB.RC_16.1.2017]

Per conoscere nei dettagli la normativa del Rito Civile Sommario di Cognizione in tal sede richiamata, consulta il seguente pdf:

[Visualizza allegato Rito Civile Sommario di Cognizione - Normativa]

Ai sensi dell’art. 85 del TUSG (DPR 115/2002) il Difensore, l'Ausiliario del Magistrato e il Consulente Tecnico di parte NON possono chiedere e percepire dal proprio assistito, ammesso al beneficio del Patrocinio, compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla normativa sul Patrocinio a spese dello Stato; ogni patto contrario è nullo. 
La violazione di tale divieto costituisce non solo grave illecito disciplinare professionale, bensì anche reato penalmente sanzionato. 

[Visualizza allegato - Sentenza Corte Cassazione Penale 20186/2016  



Presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, è istituito un servizio di informazione e consulenza ai Cittadini in materia di accesso al Patrocinio a spese dello Stato ed, altresì, sulla difesa penale d'ufficio; il servizio fornisce al Pubblico i dati necessari per conoscere i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese processuali, i  requisiti,  le  modalità  e  gli obblighi per l'ammissione al beneficio in questione, nonché  i presupposti, le modalità e gli obblighi per la  nomina  del difensore d'ufficio in materia penale.

In particolare, per la normativa in dettaglio:   

[Visualizza allegato Patr. Pen. Normativa] 

 

Avvertenze ai fini della compilazione della richiesta di ammissione al beneficio

Si riporta, a mero titolo esemplificativo e salve diverse determinazioni del Giudice procedente, un modello di istanza in formato word e pdf:

[Visualizza allegato - Esempio istanza patrocinio stato - File DOC]

[Visualizza allegato - Esempio istanza patrocinio stato - File PDF]

significando quanto segue:

  • nel corso della Fase delle Indagini Preliminari, la persona sottoposta alle indagini viene indicata con il termine di indagato; assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo; parte offesa è il soggetto al quale il reato ha recato danno; assume la qualifica di parte civile il soggetto danneggiato dal reato o i suoi successori universali quando si costituisce nel processo penale, ivi esercitando l’azione civile volta ad ottenere dall’imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato;
  • occorre indicare esattamente il reddito percepito, determinato secondo i parametri reddituali di cui ai menzionati artt. 76, 77, 92 e 96 del D.P.R. 115/2002; non è, pertanto, sufficiente indicare genericamente che si percepisce un reddito inferiore al limite stabilito dalla legge;
  • è facoltà dell’istante eleggere domicilio ai fini del presente procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai fini delle comunicazioni di rito del decreto di liquidazione del Giudice degli onorari e delle spese spettanti al proprio Difensore;
  • la firma deve essere apposta in presenza dell’addetto di cancelleria; se la domanda è firmata prima della sua presentazione in cancelleria e presentata in ufficio da persona diversa dall’interessato, deve essere accompagnata dalla copia di un valido documento di identità a norma del D.P.R. 445/2000;
  • l'autenticazione del difensore è sufficiente solo in relazione alla istanza di ammissione al gratuito patrocinio, mentre non è idonea a certificare l’autodichiarazione sulle condizioni personali e reddituali; in questo caso, quando l’istanza comprende anche l’autocertificazione, si deve allegare la copia di un valido documento di identità.

Per ulteriori approfondimenti, si consultino i seguenti link:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_7.wp?tab=d

Scheda pratica » Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali

 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI

http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/patrocinio-a-spese-dello-stato

http://www.avvocatireggiocalabria.it/Servizi/Modulistica/Modulistica.asp?ID=8

[Visualizza allegato - File DOC 42KB]

 

» Il Patrocinio Concordato con Protocollo d’intesa del Tribunale di Reggio Calabria, redatto in data 23.02.2011 - 26.02.2016, importi aggiornati in data 17.04.2015

Area Penale – Settore «Patrocinio a spese dello Stato»

Tribunale e Procura della Repubblica di Reggio Calabria

Osservatorio sulla Giustizia Penale e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

» Protocollo in data 23/02/2011 e 26/02/2016 - «Vademecum per l’applicazione della tabella di liquidazione concordata degli onorari spettanti, nell’ambito del processo penale, al difensore di soggetto non abbiente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato e del difensore d’ufficio di persona irreperibile».

Nell’ambito di un programma teso a migliorare il funzionamento della Giustizia Penale (vedi sulla parte dedicata all’Osservatorio sulla Giustizia Penale, l’accordo del 01.01.2010 sulla gestione delle udienze penali del Dibattimento Collegiale e Monocratico), è stata predisposta una tabella concordata di liquidazione degli onorari professionali, nei processi penali in cui vi è stata ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e/o a carico di imputati irreperibili.

È stato, altresì condiviso un Vademecum illustrativo delle prassi ritenute virtuose al fine di razionalizzare e rendere il più possibile omogenea la procedura di ammissione al beneficio in questione e, di seguito, velocizzare al massimo la fase di liquidazione delle spettanze dovute ai Difensori dei non abbienti e degli irreperibili.  

Il Protocollo è articolato nei seguenti punti essenziali:

  • Presentazione, Obiettivi, Ambito di applicazione, Adesione volontaria, Criterio di calcolo delle voci di liquidazione e Retroattività;

  • Meccanismo di funzionamento;

  • Tabella analitica degli importi;

  • Modulistica guidata (Istanza per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, Istanza per la liquidazione dell’onorario al Difensore e Decreto del Giudice di liquidazione).

 

[Visualizza allegato - Protocollo 23.2.2011 - File PDF 164KB]

 

[Visualizza allegato - Protocollo 26.2.2016 - File PDF 164KB]

 

[Visualizza allegato - Concordato - Liquidazione - File DOC 83KB]

 

[Visualizza allegato - Concordato - Ammissione - File DOC 38KB]

 

» Protocollo in data 17/04/2015 - «Protocollo avente ad oggetto la tabella di liquidazione concordata degli onorari spettanti, nell’ambito del processo penale, al difensore di soggetto non abbiente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato e del difensore d’ufficio di persona irreperibile».

[Visualizza allegato - Protocollo 17.4.2015 - File DOC 80KB]


Print Friendly and PDF